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All'onere di lire 450 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 4 marzo 1968 al 16 dicembre 2010
