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Le disposizioni previste dalla legge 14 novembre 1962, n. 1619, modificata dalla legge 2 aprile 1964, numero 188, sono prorogate al 31 dicembre 1966. Per l'applicazione del precedente comma e' autorizzata la spesa di lire 400 milioni nell'esercizio 1965 e di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1966.
Testo in vigore dal 18 giugno 1965 al 16 dicembre 2010
