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Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1619, sono sostituiti dai seguenti: "Per i compiti di cui al comma precedente il Ministro per il bilancio puo' avvalersi di Istituti di ricerca mediante convenzioni da stipularsi con gli Istituti medesimi, di concerto col Ministro per il tesoro. Il Ministro per il bilancio, per detti compiti, puo' avvalersi inoltre, dell'opera di esperti anche estranei all'Amministrazione mediante decreti di conferimento di incarichi di studio, indagini, anche in deroga alle limitazioni di cui a 30, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le misure delle indennita' da corrispondersi ai componenti di Commissioni e di Comitati, di cui al primo comma del presente articolo, e dei compensi dovuti agli esperti per incarichi previsti dal comma precedente sono fissate con decreto del Ministro per il bilancio, di concerto con il Ministro per il tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge. Per il pagamento delle spese di funzionamento dei Comitati regionali per la programmazione economica, costituiti dal Ministro per il bilancio, possono essere disposte aperture di credito a favore dei prefetti delle Province in cui hanno sede i Comitati stessi".

Testo in vigore dal 18 giugno 1965 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1965-06-10;618~art2 · fonte del testo