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E' concesso, sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge, all'Istituto per gli studi sulla programmazione economica e sociale (I.S.P.E.S.), con sede in Roma, un contributo di lire 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966. Alla fine di ogni anno finanziario, l'istituto presentera' al Ministero del bilancio una relazione con allegato il rendiconto delle entrate e delle spese dell'Istituto stesso.

Testo in vigore dal 18 giugno 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-06-10;618~art3 · fonte del testo