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Le somme indicate all'articolo 1 sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio. All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 18 giugno 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-06-10;618~art4 · fonte del testo