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Sono prorogate, fino al 31 dicembre 1967, le disposizioni previste dalla legge 14 novembre 1962, n. 1619, modificata dalla legge 2 aprile 1964, n. 188, e dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618, nonche' l'autorizzazione a concedere, anche per il 1967, il contributo di cui all'articolo 3 della stessa legge 10 giugno 1965, n. 618. Per l'applicazione del precedente comma, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1966 al 16 dicembre 2010
