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[1]All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso:

[2]Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1120~art2 · fonte del testo