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La somma indicata nell'articolo 1 della presente legge e' stanziata annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio. Al relativo onere, per l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo (parte straordinaria) per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008
