Alla spesa di 150 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, sara' provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 9 agosto 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-07-30;670~art2 · fonte del testo