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L'esecuzione dei compiti di cui al precedente articolo 1 e' affidata:
- a)al Consiglio nazionale delle ricerche per quanto riguarda il completamento della fase del programma in corso di realizzazione;
- b)al Centro di ricerche aerospaziali dell'Universita' di Roma per quanto concerne l'ulteriore espletamento del programma stesso.
Testo in vigore dal 21 giugno 1967 al 22 dicembre 2008
