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E' autorizzata la spesa di lire 14 miliardi e 500 milioni per provvedere agli oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600.
Testo in vigore dal 26 maggio 1964 al 22 dicembre 2008
