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E' autorizzata, la spesa di lire 300 milioni da erogarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, a reintegrazione del fondo patrimoniale dell'Ente stesso, che resta fissato nella misura stabilita dall'articolo 5, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, computandosi le successive integrazioni, di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 9 luglio 1957, n. 600, e all'articolo 1, lettera a), della legge 9 febbraio 1963, n. 122, come contributi statali nelle spese di funzionamento. Per l'esercizio 1963-64 e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni, da erogarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore dell'Ente indicato nel comma precedente, a titolo di contributo per le spese di funzionamento.

Testo in vigore dal 26 maggio 1964 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1964-05-08;311~art3 · fonte del testo