Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per la prosecuzione ed il completamento, a cura del Ministero dei lavori pubblici, delle opere previste nell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 730, e' aumentata di lire 8 miliardi l'autorizzazione di spesa prevista in detta legge, a stanziarsi in cinque esercizi consecutivi in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-61, di lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1963-64 e di lire 1,5 miliardi nell'esercizio 1964-65. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza globale di 8 miliardi.
Testo in vigore dal 24 agosto 1960 al 22 dicembre 2008
