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All'onere di lire 1500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 sara' provveduto a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 24 agosto 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-07-28;851~art3 · fonte del testo