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E' autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa occorrente per la costruzione, il completamento, la sistemazione e l'ampliamento delle cliniche universitarie e degli ospedali clinicizzati ai sensi degli articoli 27 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Al finanziamento delle opere di cui al precedente comma si provvede attingendo pro quota agli apporti dello Stato e degli Enti interessati. Detti Enti, per fronteggiare le quote a loro carico, possono provvedere alla stipulazione di mutui: l'ammortamento, per capitale ed interessi, e' a carico degli Enti stessi.
Testo in vigore dal 29 agosto 1957 al 22 dicembre 2008
