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La somma prevista, dal precedente art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500.000.000 nell'esercizio 1957-58, di lire 1.200.000.000 nell'esercizio 1958-59 e di lire di 1.100.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1961-62. All'onere di lire 500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58, si provvedera' riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Testo in vigore dal 29 agosto 1957 al 22 dicembre 2008
