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E' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1984, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale. L'autorizzazione di spesa per gli anni 1984, 1985 e 1986 e' di lire 10 miliardi annui. La legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, provvedera' ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi.

Testo in vigore dal 1 agosto 1984 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;395~art1 · fonte del testo