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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annui per il triennio 1984-1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Costruzione di sedi diplomatiche e consolari all'estero". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 1 agosto 1984 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;395~art2 · fonte del testo