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E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, da ripartire in sei anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1990, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale.

Testo in vigore dal 9 aprile 1991 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-03-28;117~art1 · fonte del testo