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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annui per il triennio 1990-1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Acquisto immobili per sedi all'estero ed alloggi per il personale". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 9 aprile 1991 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-03-28;117~art2 · fonte del testo