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All'onere di lire 3500 milioni per l'anno finanziario 1965 si provvede con le disponibilita' derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente articolo 6. A quello di lire 11.500 milioni per l'anno finanziario 1966 si provvede per lire 6500 milioni, con le disponibilita' derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente articolo 6 e, per lire 5000 milioni, con parte delle entrate provenienti dalla gestione di olii di semi surplus condotta per conto dello Stato. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008
