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Al fine di evitare i danni dipendenti dalle piene, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad eseguire le opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria classificate e da, classificare dei fiumi e torrenti del territorio nazionale, ai sensi del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, nonche' le opere di sistemazione di corsi di acqua di pianura nell'Italia, meridionale e nelle Isole, ai sensi del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385.
Testo in vigore dal 7 marzo 1953 al 22 dicembre 2008
