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Al recupero delle quote a carico degli interessati si provvede con le norme di cui al testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 7 marzo 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-01-31;68~art2 · fonte del testo