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Per l'esecuzione delle opere di cui al successivo articolo 2 e' autorizzata la spesa di lire 90.000.000.000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 45 miliardi all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;632~art1 · fonte del testo