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I provvedimenti del Ministro per l'agricoltura e le foreste che ordinano, ai sensi dell'articolo 22 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la esecuzione coattiva delle opere occorrenti per completare la funzionalita' di reti idrauliche ed irrigue, hanno valore di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse. Lo stesso valore hanno i provvedimenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o degli Ispettorati agrari che autorizzano gli Enti interessati a fare e mantenere tutte le opere minori, anche comuni a piu' fondi, che occorrono per dare scolo alle acque, per la funzionalita' delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche in nome e per conto dei proprietari, qualora questi non vi provvedano.

Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;632~art10 · fonte del testo