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I programmi e relativi progetti per la razionale utilizzazione delle acque ai fini irrigui, idrodinamici, civili e di navigazione interna dovranno tener conto, a fini di coordinamento, dei programmi e relativi progetti riguardanti, in applicazione della presente legge, la difesa del suolo e la sistematica regolazione dei corsi d'acqua, ai fini della lotta contro le erosioni del suolo e della difesa dei territori contro le esondazioni dei fiumi e dei torrenti.

Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;632~art11 · fonte del testo