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Il coordinamento delle opere di bonifica montana ed integrale con le altre opere e' curato, oltre che dai Comitati tecnici provinciali per la bonifica, anche dal Magistrato alle acque, dal Magistrato per il Po e dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche nell'esercizio delle funzioni istruttorie ed esecutive ad essi attribuite dalle vigenti leggi per le opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
