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E' autorizzata la costituzione di una Commissione con il compito di esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi interessanti al fine di proseguire ed intensificare gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo sulla base di una completa ed aggiornata programmazione. Il presidente ed i membri della Commissione sono nominati con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, su proposta del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, per le materie di rispettiva competenza, e sono scelti tra i membri del Consiglio stesso e tra esperti, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, particolarmente qualificati nel campo della tecnica idraulica, della idrometeorologia, della idrogeologia, della pianificazione territoriale e delle discipline giuridiche, amministrative, economiche, forestali ed agronomiche. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte da funzionari del Ministero dei lavori pubblici nominati dal Ministro e sono coordinate da un membro della Commissione, designato dal Ministro stesso. Entro il termine stabilito nel decreto di nomina, la Commissione deposita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici la relazione conclusiva, con le proposte che riterra' di formulare. Per l'assolvimento del proprio compito la Commissione e' autorizzata ad effettuare i sopralluoghi e le indagini tecniche che riterra' necessari ed a valersi dell'opera degli uffici decentrati e periferici dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, e quando occorre, su autorizzazione dei due Ministri competenti, di estranei. Ai professori universitari collocati a riposo che siano chiamati a far parte della Commissione ed ai quali spettino rimborsi di viaggio od indennita' di missione si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1958, n. 18. I membri della Commissione che non siano dipendenti dello Stato sono equiparati, ai fini del rimborso delle spese di viaggio e della corresponsione della indennita' di missione, ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale. Per il pagamento dei rimborsi e delle indennita', indicati nel precedente comma, e delle altre spese occorrenti per il funzionamento della Commissione, comprese quelle derivanti dall'applicazione del quinto comma, sono autorizzate aperture di credito, entro i limiti dello stanziamento previsto nell'ultimo comma del presente articolo a favore del direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici, il quale provvede o con buoni a lui intestati o con ordinativi a favore dei creditori, a sua firma, e con l'obbligo di rendere conto, nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 333 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. I compensi al presidente, ai membri ed ai segretari della Commissione sono stabiliti con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. Per le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo e' stanziata, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, la somma di lire 300 milioni, in ragione di lire 150 milioni all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 maggio 1970, n. 377

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La L. 27 maggio 1970, n. 377 ha disposto (con l'art. 1) che "E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 milioni per il proseguimento dei lavori della Commissione costituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 632, con il compito di esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi, al fine di proseguire ed intensificare gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo, sulla base di una completa ed aggiornata programmazione".

Testo in vigore dal 7 luglio 1970 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 luglio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1967 al 7 luglio 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 maggio 1970, n. 377

    La L. 27 maggio 1970, n. 377 ha disposto (con l'art. 1) che "E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 milioni per il proseguimento dei lavori della Commissione costituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 632, con il compito di esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi, al fine di proseguire ed intensificare gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo, sulla base di una completa ed aggiornata programmazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;632~art14 · fonte del testo