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I programmi di massima ed i piani esecutivi delle opere idrauliche, idraulico-agrarie e idraulico-forestali riguardanti il territorio delle Regioni a Statuto speciale, sono predisposti dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con i competenti organi della Regione. Il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche nelle rispettive circoscrizioni territoriali ove operano anche le Regioni a Statuto speciale, e per le materie di loro specifica competenza, provvedono al coordinamento di cui al primo comma dell'articolo 12 d'intesa con le Regioni stesse. Ai lavori della Commissione, di cui all'articolo 14, sono chiamati a partecipare, in sede di esame dei problemi relativi alle Regioni a Statuto speciale, i rappresentanti delle Regioni medesime designati dal Presidente della Giunta regionale. Le opere di cui all'articolo 2 della presente legge possono essere eseguite, nei territori delle Regioni a Statuto speciale, dalle Amministrazioni regionali.
Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
