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All'onere di lire 100 miliardi e 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si fara' fronte mediante riduzione del Fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
