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La spesa suddetta sara' utilizzata per la prosecuzione delle opere piu' urgenti intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio in attuazione del Piano orientativo previsto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, nonche' per l'esecuzione di nuove opere intese ad assicurare la piu' urgente sistemazione dei corsi d'acqua e delle difese a mare. Gli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici predispongono i programmi di massima degli interventi da effettuare ai sensi del precedente comma, che vengono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici. I progetti relativi alle opere di cui al primo comma sono approvati, senza alcun limite di importo, secondo la rispettiva competenza istituzionale, con decreto del Presidente del Magistrato alle acque o del Presidente del Magistrato per il Po ovvero dei Provveditori regionali alle opere pubbliche. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i lavori medesimi sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
