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Le somme previste dalla presente legge potranno essere anche utilizzate per la compilazione dei progetti di massima, per studi, rilievi, esperienze su modelli e per quanto altro occorra al fine della redazione dei progetti esecutivi. La spesa prevista dal presente articolo sara' imputata ai competenti capitoli di bilancio relativi all'esecuzione delle rispettive opere.

Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;632~art8 · fonte del testo