Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere utilizzati, entro il limite del 10 per cento del rispettivo ammontare, per il ripristino e la manutenzione delle opere rientranti nelle categorie previste dagli articoli 2 e 7 della presente legge.

Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;632~art9 · fonte del testo