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Gli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere utilizzati, entro il limite del 10 per cento del rispettivo ammontare, per il ripristino e la manutenzione delle opere rientranti nelle categorie previste dagli articoli 2 e 7 della presente legge.
Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
