Sono autorizzate le seguenti spese a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1954-55:

  • a)lire 2850 milioni, per l'esercizio di opere pubbliche di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed aggiunte;
  • b)lire 1600 milioni, per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario, ai sensi del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed aggiunte;
  • c)lire 1500 milioni, per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 1 luglio 1946, n. 31.

Testo vigente dal 24 gennaio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-01-05;3~art1 · fonte del testo