Nella convenzione di cui all'articolo 2 saranno fra l'altro previsti:

  • a)il programma e le modalita' di esecuzione delle attivita' da svolgersi dalla concessionaria, tenendo conto che per quelle da svolgere sul territorio nazionale, la quota parte non inferiore al 50 per cento dovra' essere realizzata dalla concessionaria medesima nelle zone di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni;
  • b)i criteri e le modalita' di erogazione delle somme a favore della concessionaria sulla base dei preventivi di spesa presentati annualmente dalla concessionaria medesima e approvati dal comitato tecnico amministrativo di cui al successivo articolo 4;
  • c)l'obbligo a carico della concessionaria di versare allo Stato una quota sul ricavato della vendita degli aerei prodotti in base ai progetti realizzati in esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, stabilendo i relativi criteri di determinazione;
  • d)la facolta' a favore della concessionaria di eseguire i compiti indicati all'articolo 1 anche con la collaborazione di terzi;
  • e)le ipotesi di decadenza dalla concessione, nonche' la procedura della relativa dichiarazione.

Testo vigente dal 12 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;184~art3 · fonte su Normattiva