[1]comune di esercizio
[2]Le concessionarie creeranno un organo comune al quale conferiranno mandato di esercire per loro conto le opere e le installazioni concesse. Tale mandato riguardera' tutto quanto concerne l'esercizio, la manutenzione e la conservazione dell'opera, ad esclusione dei nuovi lavori, del rinnovo delle attrezzature pesanti, delle spese per la manutenzione straordinaria e delle tariffe di pedaggio. Le concessionarie avranno inoltre la facolta' di delegare all'organo comune poteri speciali per definire questioni non comprese nel mandato. Il contenuto e le modalita' del mandato saranno stabilite mediante accordo fra le concessionarie, che rimarranno responsabili in solido nei confronti di ciascuna Parte contraente e dei terzi degli obblighi derivanti dalle loro concessioni per l'esercizio in comune del traforo. Entro i limiti del suo mandato e dei poteri che gli saranno delegati, l'organo comune avra' titolo per rappresentare le concessionarie presso la Commissione. Il testo del mandato sara' sottoposto all'approvazione dei Governi, previo parere della Commissione. L'organo comune potra' essere una societa' con sede sociale o in Italia o in Francia, il cui capitale verra' sottoscritto per meta' dalle due concessionarie e restera' ripartito per meta' fra loro ed il cui consiglio di amministrazione sara' formato da un numero eguale di rappresentanti di ciascuna concessionaria. Fatta salva la applicazione delle disposizioni derivanti dal Trattato di Roma istituente la Comunita' Economica Europea, le modifiche alla legislazione sulle societa', che intervenissero dopo la costituzione della societa' nello Stato ove ha sede, non saranno applicabili se non con l'accordo dei Governi. Questo organo comune potra' prendere forma di societa' di diritto europeo se nel corso delle concessioni si rilevasse possibile creare una tale societa'. Il Presidente dell'organo comune sara' alternativamente italiano e francese, per periodi non superiori a due anni. I testi costitutivi dell'organo comune, precisanti in particolare le proprie norme statutarie e le modalita' del proprio funzionamento, saranno comunicati alla Commissione che ne verifichera' la conformita' con le disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 15 gennaio 1973
