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[1]Per i pagamenti da ordinare in dipendenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo uno saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a decorrere dall'esercizio 1941-42, le seguenti somme:

[2]Esercizio 1941-42................. L. 2.000.000 » 1942-43................. » 10.000.000 » 1943-44................. » 15.000.000 » 1944-45................. » 18.000.000 » 1945-46................. » 10.000.000 » 1916-47................. » 5.000.000

[3]Saranno pure stanziate, nello stesso stato di previsione, a decorrere dall'esercizio corrente, le seguenti somme:

[4]Esercizio 1941-42................. L. 500.000 » 1942-43................. » 2.500.000 » 1943-44................. » 3.000.000 » 1944-45................. » 2.500.000 » 1945-46................. » 1.000.000 » 1948-47................. » 500.000

[5]Agli stanziamenti di cui al presente articolo sono applicabili le norme della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, sul finanziamento delle opere pubbliche straordinarie.

Testo in vigore dal 20 marzo 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-02-12;166~art3 · fonte del testo