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[1]E' autorizzata la spesa di lire 60.000.000 per provvedere all'impianto nonche' al miglioramento di stazioni radioelettriche ad onda corta e media.
[2]E' altresi' autorizzata la spesa annua di lire 10.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41, per provvedere all'esercizio dei suddetti impianti.
[3]Con decreti del Ministero delle finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) per gli esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41.
Testo in vigore dal 1 luglio 1940 al 1 luglio 1947
