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[1]L'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di cui al precedente articolo, che resteranno di proprieta' dello Stato, sono affidati all'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.).
[2]Con apposita convenzione da stipularsi con l'Ente predetto e da approvarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, verranno stabilite le caratteristiche tecniche e l'ubicazione delle stazioni da impiantare, la loro utilizzazione, nonche' le condizioni e le modalita' per i pagamenti da effettuare all'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.), per le spese d'impianto e per l'esercizio delle stazioni.
[3]Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, verra' nominato un Comitato direttivo composto dei rappresentanti dei Ministeri delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi), dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica, della cultura popolare e delle finanze.
[4]Il predetto Comitato avra' il compito di fare proposte in ordine al programma delle stazioni da costruire, di impartire le direttive per la compilazione dei progetti esecutivi delle opere e dei preventivi riguardanti l'esercizio degli impianti e di dare parere sui progetti e preventivi di cui sopra, nonche' sulle variazioni che occorresse apportarvi; di vigilare sulla esecuzione e sull'esercizio degli impianti e di esprimere parere sulle liquidazioni finali.
Testo in vigore dal 1 luglio 1940 al 1 luglio 1947
