Al pagamento del contributo di cui all'art. 1 si provvede a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Il limite stabilito dall'art. 284 del regolamento di contabilita' generale dello Stato del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, e' elevato, per dette aperture di credito, a lire 30 milioni. Il contributo di cui sopra potra', con determinazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, essere versato alle ditte che hanno effettuato od effettueranno la distribuzione delle sementi di mais ibridi, quando il prezzo di cessione agli agricoltori sia stato praticato al netto del contributo medesimo, e da dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura consti che il mais sia stato ceduto per impiego nella semina.

Testo vigente dal 30 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-17;177~art2 · fonte del testo