Al pagamento dei premi e delle spese inerenti ai concorsi e alle altre iniziative di cui al precedente art. 1 comprese quelle inerenti alle indagini e agli accertamenti necessari al loro espletamento, si provvede mediante apertura di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e di altri funzionari all'uopo delegati. Le aperture di credito, limitatamente ai premi inerenti alle gare nazionali, potranno essere disposte anche in eccedenza ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Le disposizioni per l'esecuzione dei concorsi sono emanate con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Ai concorsi possono partecipare anche gli agricoltori operanti nelle Regioni a statuto speciale. Le disposizioni relative alle gare provinciali e regionali sono emanate d'intesa con le singole Amministrazioni regionali. I concorsi possono avere durata anche superiore alla annata agraria.

Testo vigente dal 10 giugno 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-05-18;341~art2 · fonte del testo