Per l'intensificazione della sperimentazione maidicola e per favorire la diffusione dei mais ibridi in Italia e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni. Su tale autorizzazione di spesa il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a concedere contributi non superiori al 60 per cento della spesa per l'acquisto di dette sementi, effettuato dall'agricoltore nel 1950 e nel 1951.

Testo vigente dal 30 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-17;177~art1 · fonte del testo