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Il consorzio per il bacino di carenaggio nel porto di Trieste e' sciolto; la societa' concessionaria di cui al precedente articolo succede in tutti i rapporti attivi e passivi del consorzio stesso. Il prefetto di Trieste nominera', entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge, un commissario liquidatore che provvedera', entro tre mesi dalla nomina, agli adempimenti necessari per l'attuazione della successione disposta dal primo comma del presente articolo. Al termine della concessione la societa' restituira' all'ente portuale di Trieste le opere e gli impianti costituenti il bacino di carenaggio e l'annesso impianto di degasificazione.

Testo in vigore dal 18 marzo 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-01-28;58~art2 · fonte del testo