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All'onere derivante dalla presente legge, valutato, per l'esercizio 1980, in lire tre miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento "censimenti ISTAT generali". Le quote relative agli anni successivi saranno determinate con la legge finanziaria. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 16 luglio 1980 al 22 dicembre 2008
