Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La somma di lire 8 miliardi di cui all'articolo 1 sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'anno finanziario 1967, di lire 1 miliardo e 500 milioni nell'anno finanziario 1968, di lire 2 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1969-1970 e di lire 1 miliardo e 500 milioni nell'anno finanziario 1971. All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 28 luglio 1967 al 22 dicembre 2008
