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Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al punto 3) del precedente articolo 6, sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalita' stabilite con il regolamento di cui al successivo articolo 20, al personale che presta servizio nella localita' in cui e situato l'alloggio.
Testo in vigore dal 1 settembre 1978 al 9 ottobre 2010
