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Gli ufficiali e i sottufficiali a partire dal grado di sergente maggiore e corrispondenti possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio. Non sono considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche, attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni predisposte per il personale che ha l'obbligo di alloggiare in caserma.

Testo in vigore dal 1 settembre 1978 al 21 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-08-18;497~art12 · fonte su Normattiva