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I concessionari degli alloggi di servizio di cui a punti 4) e 5) del precedente articolo 6 sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia, secondo le disposizioni da stabilirsi con il regolamento di cui al successivo articolo 20.

Testo in vigore dal 1 settembre 1978 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-08-18;497~art16 · fonte su Normattiva