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Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa emana con proprio decreto il regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi; le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che e' determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione - d'intesa con gli organi della rappresentanza militare - di commissioni per la assegnazione degli alloggi stessi. L'organo nazionale della rappresentanza militare e' chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento.

Testo in vigore dal 1 settembre 1978 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1978-08-18;497~art20 · fonte su Normattiva