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Gli assegnatari utenti al momento della entrata in vigore della presente legge di alloggi ex INCIS/militari, ora IACP, conservano il diritto di permanere nell'alloggio, quando il loro reddito familiare complessivo non sia superiore a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di edilizia sovvenzionata e non siano proprietari di altro alloggio idoneo nel comune o in comuni limitrofi. In caso di reddito superiore a quanto previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513. Il beneficio di cui sopra spetta in ogni momento anche alla vedova non legalmente separata nonche' ai parenti di 1° grado in linea retta conviventi con l'assegnatario all'atto del decesso. Il diritto al beneficio deve essere comprovato mediante la presentazione dello stato di famiglia e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Testo in vigore dal 1 settembre 1978 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-08-18;497~art22 · fonte su Normattiva